Nota sui lavori parlamentari settimana dal 22 al 26 Febbraio

By February 27, 2016 Lavoro parlamentare

Premessa

Nella settimana i due rami del Parlamento hanno approvato in prima lettura 2 testi di legge per diverse ragioni attese vanamente per anni: una vera legge all’altezza della legislazione di altri paesi in grado di prevenire il conflitto di interessi e superare i limiti manifesti della legge Frattini e la legge sulle unioni civili. Entrambi gli obiettivi sono stati al centro del programma di centro sinistra e anche dei governi di centro sinistra quando hanno governato: senza successo.

La considerazione che accomuna i 2 provvedimenti del tutto diversi è appunto la loro realizzazione (ancorché alla prima lettura), dopo essere stati vanamente perseguiti nel passato e nonostante la disomogeneità dell’attuale maggioranza di Governo. E questa considerazione vale ancora di più per la legge su unioni civili e patto di convivenze: gli ostacoli culturali e prepolitici che si sono frapposti alla sua realizzazione si sono manifestati plasticamente nel commento del segretario di NCD. Quella manifestazione di soddisfazione nell’aver evitato a suo dire qualcosa “contro natura”, da la misura della difficoltà con cui si è misurato il testo Cirinnà, se pure il carico enfatico e anche un po’ volgare di quell’affermazione probabilmente sia servito a chi l’ha pronunciata a riequilibrare difronte al proprio elettorato il voto a favore della legge. Il testo è arrivato ieri in porto dopo 2 anni di discussioni in commissione, di ostruzionismi di vario genere, di tatticismi e cinismi di diverse forze politiche consumate sulla pelle delle persone, di contrarietà sostenute anche da manifestazioni appoggiate da parte delle gerarchie ecclesiastiche.

Ma descrivere le difficoltà non serve a spiegare i limiti del testo approvato, che pure ci sono, ma a illustrare il contesto di quel percorso e a dar conto dei limiti culturali della discussione: bastava ascoltare gli interventi di ieri al Senato. Perché invece i suoi contenuti sono molto importanti e non possono essere oscurati da quello che nella legge manca. Vengono riconosciuti diritti a chi prima non ne aveva, coppie dello stesso sesso e etero; viene cambiato il diritto di famiglia e soprattutto emerge dalla clandestinità a pieno titolo il legame d’amore tra persone dello stesso sesso . Per questo non è esagerato definire ieri una data storica: come lo è stato il giorno dell’approvazione della legge sul divorzio e poi della vittoria del referendum successivo così come quello in cui venne approvata la legge sull’aborto .

Che i diritti dei bambini, la stepchild adoption, sia stata stralciata è una ferita appunto perché dei diritti dei bambini si trattava: discussione quest’ultima avvelenata da quella sulla maternità surrogata che si è sovrapposta ad essa e si è imposta.

Lo stralcio della possibilità di adottare il figlio del partner non è stato però un cedimento culturale del partito democratico. Al contrario il partito democratico su questi temi ha fatto prevalere una convinzione determinata che ha consentito di dotare il paese dopo decenni di tentativi abortiti di una legge sulle unioni civili. Con una mediazione che ha tenuto conto dei numeri e delle condizioni politiche, compreso il voltafaccia del M5 stelle. Per questo, poiché di mediazione si è trattato e non di cedimento, subito verrà aperto il capitolo sulla riforma delle adozioni che inizierà presto alla Camera il suo percorso.

Proposte di legge: Disposizioni in materia di conflitti di interessi (A.C. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A/R)

Il testo approvato dalla Camera è il risultato di un attento e lungo lavoro istruttorio che ha portato all’adozione di una normativa assai diversa, sia dal precedente testo, esaminato in Aula nell’ottobre del 2014 e poi rinviato in Commissione Affari Costituzionali, sia dalla legge Frattini (legge del 20 luglio 2004, n. 215), attualmente vigente. Le due Autorità che, sulla base della “legge Frattini”, hanno il governo della materia – l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – nel corso delle loro Relazioni semestrali al Parlamento hanno segnalato diversi punti deboli della legge, in particolare hanno messo in evidenza la debolezza di «una concezione restrittiva del conflitto di interessi, focalizzata essenzialmente nelle sue manifestazioni formali». Tra gli altri punti segnalati: l’inapplicabilità della legge agli assessori regionali e al governo regionale; la circostanza che l’atto adottato in conflitto di interessi è considerato rilevante solo se ha recato un danno all’interesse pubblico, il che è naturalmente difficilmente valutabile in modo separato dal conflitto di interessi stesso. Un altro punto molto significativo è quello che impedisce alle due Autorità di accertare il vero stato patrimoniale dei titolari delle cariche di governo. Il regime sanzionatorio, inoltre, è inefficace perché il massimo delle sanzioni per le imprese favorite è pari al vantaggio ricavato. Sostanzialmente, quindi, non vi è alcuna sanzione in quanto, al massimo, si deve restituire ciò che si è preso. Molte le novità introdotte nella nuova legge: come tutte le leggi analoghe di altri Paesi, ha carattere preventivo, ha lo scopo cioè di prevenire il conflitto di interessi; la legge Frattini, invece, si limita ad intervenire solo successivamente e con sanzioni scarsamente disincentivanti, per non dire inesistenti (semplice segnalazione del conflitto al Parlamento attraverso una Relazione). Viene chiarita la nozione giuridica di conflitto di interessi. L’ambito soggettivo di applicazione della legge comprende i titolari di cariche di governo nazionale (il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo); viene esteso ai titolari di cariche di governo regionale (i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome); ai membri del Parlamento; ai consiglieri regionali, con una disciplina apposita prevista per i parlamentari, in linea con le garanzie previste dagli articoli 66 e 68 della Costituzione; ai membri delle autorità indipendenti. Rafforzati inoltre i poteri di controllo: il compito di vigilare è stato affidato ad un organismo già esistente, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che già si occupa di conflitti di interessi, disciplinandone dettagliatamente la composizione, al fine di garantirne l’imparzialità, ed estendendone i poteri. Approfondisci qui Dossier su disposizioni in materia di conflitti di interessi 

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