Nota sui lavori parlamentari settimana dal 3 al 7 Luglio

By July 9, 2017 Lavoro parlamentare

Premessa

Questa settimana la Camera ha approvato: una proposta di legge per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz, una mozione sul funzionamento delle provincie e un’importante proposta di legge di iniziativa parlamentare che introduce il delitto di tortura nell’ordinamento italiano.

Purtroppo questa settimana cattive notizie arrivano dal Senato: è stata rallentata la legge, approvata all’unanimità alla Camera, che vuole aiutare quei figli che subiscono il trauma di perdere la madre per una violenza domestica prevedendo una serie di  strumenti per permettere loro di vivere la condizione di orfani nel modo meno drammatico possibile. La proposta di legge in discussione in commissione giustizia doveva infatti essere approvata in sede deliberante, e cioè saltando il passaggio in aula. Questo procedimento permette un’approvazione più veloce, soprattutto se il tema è condiviso dalle varie forze politiche, come si dava per scontato che fosse su un provvedimento che riguarda i bambini figli di vittime di femminicidio. Così non è stato: la destra, Fi e Lega, ha deciso di votare in maniera contraria in commissione, poiché nel testo è presente un riferimento ai casi in cui i figli da tutelare siano figli di unioni civili. Come se questi ultimi fossero in qualche modo meno degni di aiuto degli altri. Un no che mette in pericolo l’approvazione stessa della legge, che voleva essere conclusa prima della pausa estiva vista l’instabile situazione politica e l’urgenza del tema. Un no che segna un passo indietro nella lotta alla violenza contro le donne e nella tutela dei soggetti più deboli, i bambini tutti, senza distinzione di famiglia. Un no che però non ci farà fare un passo indietro sulla necessità di questa legge.

Proposta di legge: Sereni ed altri: Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz (A.C. 4102-A)

La proposta di legge – prima firmataria l’on Marina Sereni – intende sostenere e valorizzare il festival Umbria Jazz attraverso l’erogazione di un contributo annuale alla Fondazione di partecipazione Umbria Jazz  pari ad 1 milione di euro, come già previsto, dal 2013, per le Fondazioni Rossini Opera Festival, Festival dei due Mondi, Ravenna Manifestazioni, Festival Pucciniano Torre del Lago e, dal 2017, per le Fondazioni Teatro Regio di Parma e Romaeuropa Arte e Cultura.
La Fondazione Umbria Jazz, fondata nel 1973, ha lo scopo di assicurare la continuità della manifestazione Umbria Jazz  attraverso la realizzazione di tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo e la diffusione del festival, che associa le sedici principali manifestazioni del settore nel mondo. Negli ultimi venticinque anni Umbria Jazz ha organizzato manifestazioni internazionali che hanno coinvolto i più grandi musicisti italiani, dando loro la possibilità di affermarsi ovunque come interpreti di una visione originale, legata alle tradizioni della musica italiana e, inoltre, durante l’edizione, in collaborazione con il Berklee College of music di Boston e con il Conservatorio di musica, si svolgono corsi di formazione che hanno permesso a migliaia di giovani musicisti di perfezionare il linguaggio e la cultura jazz.
Oltre alla edizione estiva, che dura dieci giorni, da venticinque anni si aggiunge un’edizione invernale, Umbria Jazz Winter, che si svolge a Orvieto nel periodo delle feste di fine anno.
Si tratta di eventi che esercitano una forte attrattiva turistica in un territorio connotato da sempre da una profonda vocazione culturale oggi messo a dura prova dai recenti eventi sismici.

Mozioni Simonetti ed altri n. 1-01553, Brunetta ed altri n. 1-01560, Civati ed altri n. 1-01646, Nesci ed altri n. 1-01647, Melilla ed altri n. 1-01648, Altieri ed altri n. 1-01649, Rampelli ed altri n. 1-01650 e Rosato ed altri n. 1-01652 concernenti iniziative volte a garantire il funzionamento delle province

Con la mozione si chiede al governo di: proseguire nello sforzo intrapreso al fine di garantire le risorse necessarie ad assicurare l’effettivo esercizio delle funzioni fondamentali da parte delle province e delle città metropolitane, anche promuovendo le opportune modifiche alla legislazione vigente; individuare le risorse adeguate a copertura delle funzioni statali assegnate in base all’analisi reale dei fabbisogni standard, nel rispetto dell’articolo 119 della Costituzione; verificare, per quanto di competenza, che il processo di riordino delle funzioni regionali assegnate dalle regioni alle province e città metropolitane sia garantito da una copertura finanziaria in base all’analisi dei fabbisogni standard; adottare ogni iniziativa di competenza utile a favorire il ripristino dell’autonomia organizzativa degli enti; adottare ogni utile iniziativa di competenza che consenta, a partire dal 2018, di ristabilire la piena autonomia economica, finanziaria e organizzativa delle province e delle città metropolitane attraverso la garanzia della piena copertura delle funzioni fondamentali, superando la logica emergenziale del bilancio annuale e garantendo la corretta programmazione prevista dall’articolo 151 del Testo unico sugli enti locali; adottare ogni iniziativa di competenza volta a favorire le modifiche più opportune della legge n. 56 del 2014, e un adeguamento del Testo unico sugli enti locali e delle conseguenti leggi regionali in materia di funzioni provinciali e metropolitane, salvaguardando il principio della natura di enti di secondo livello degli organi delle province («casa dei comuni») – la cui legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale – e valorizzando ulteriormente il modello di cooperazione orizzontale tra istituzioni locali, nel riconoscimento a province e città metropolitane del compito di attivare pratiche di collaborazione che favoriscano un nuovo modello di cooperazione anche tra i comuni.

Proposta di legge: S. 10-362-388-395-849-874-B – D’iniziativa dei senatori: Manconi ed altri; Casson ed altri; Barani; De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi: Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano

La proposta di legge di iniziativa parlamentare, approvata definitivamente alla Camera dei deputati in quarta lettura, introduce nel nostro codice penale il reato di tortura, così come previsto dall’ordinamento internazionale.
Sono numerosi gli atti internazionali che prevedono che nessuno possa essere sottoposto a tortura, né a pene e trattamenti inumani e degradanti: tra questi, la Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 (ratificata nel 1955), la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (ratificata nel 1977), la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000, la Convenzione ONU del 1984, ratificata dall’Italia con la legge n. 498/1988, ed infine lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale del 1998.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale a sostegno delle vittime della tortura, il 26 giugno 2017, ha affermato: «Lavorare insieme per combattere ogni forma di tortura rappresenta un obiettivo permanente, così come offrire sostegno alle vittime di pratiche degradanti, avvengano esse nell’ambito di più ampie violazioni dei diritti umani o in Paesi caratterizzati dalla vigenza dello stato di diritto. Sevizie e violenze, infatti, costituiscono una delle più gravi violazioni dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sempre e ovunque abbiano luogo».
Il dibattito in terza lettura presso il Senato si è sostanzialmente concentrato sull’opportunità di una formulazione del reato di tortura quanto più possibile attinente a quella della Convenzione ONU e quindi sulla scelta o meno della tortura come reato proprio – del solo pubblico ufficiale – e a dolo specifico. Altro profilo molto dibattuto è stato quello relativo alla necessità della reiterazione delle condotte illecite ai fini della configurazione del reato. Il testo approvato, prevede che il delitto di tortura: sia un reato comune (anziché un reato proprio) e il reato sussiste quando di fronte ad atti di violenze o minacce gravi o crudeltà le condotte siano plurime, oppure nel caso di un solo atto di violenza, minaccia grave o crudeltà, quando esso comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità umana. Alla luce di ciò, poiché gli accadimenti della scuola Diaz di Genova durante lo svolgimento del G8 del 2001 sono stati definiti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo come “… torture e trattamenti inumani e degradanti…” essi sarebbero certamente coperti dal reato così come ora formulato, anche se consistiti in una sola azione di violenza, minaccia o crudeltà. Entrambi gli elementi contribuiscono a rendere più ampia l’applicazione della fattispecie, potendo la tortura essere commessa da chiunque e indipendentemente dallo scopo che il soggetto abbia eventualmente perseguito con la sua condotta. La commissione del reato da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio costituisce, anziché un elemento costitutivo, un’aggravante del delitto di tortura.
Si è inoltre evidenziato che, «in merito alla mancata previsione dell’imprescrittibilità del reato di tortura, la proposta di legge scongiura decisamente il rischio che questi reati si possano prescrivere: è appena il caso di evidenziare che la pena massima è stabilita in 12 anni di reclusione se il fatto è compiuto da un pubblico ufficiale, ulteriormente aumentata di un terzo o della metà se derivano lesioni gravi o gravissime con conseguenti effetti sul termine di prescrizione, che va da un minimo di 15 anni ad un massimo, senza sospensione, di 22 anni e mezzo. Nel caso in cui il colpevole cagiona volontariamente la morte, tra l’altro, il reato, punito con l’ergastolo, è comunque imprescrittibile».
Il relatore ha infine affermato: «Le distorsioni, gli errori, i reati, anche quando commessi dalle forze dell’ordine, vanno puniti con severità, senza fornire opachi strumenti di copertura. Nello stesso tempo possiamo affermare che questo testo risponde con efficacia e coerenza alle aspettative esistenti perché consentirà di colpire gravi comportamenti illeciti senza alcun pregiudizio per le forze dell’ordine che rappresentano una fondamentale risorsa per garantire “giustizia e sicurezza” nel nostro Paese. Ulteriori ritardi o nuovi ripensamenti non sarebbero compresi dal Paese e dalla comunità internazionale». Approfondisci qui

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