Nota sui lavori parlamentari settimana dal 23 al 27 Ottobre

By October 29, 2017 Lavoro parlamentare

Premessa

Nella settimana la Camera ha approvato: una proposta di legge per il riordino delle professioni sanitarie; una per il riordino delle concessioni demaniali e una in materia di domini collettivi. Di seguito il dettaglio.

È la settimana in cui è stata approvata definitivamente la legge elettorale.

Un risultato importante che premia la determinazione con cui il Partito Democratico ha perseguito l’obiettivo di una legge elettorale di natura parlamentare. Certo esistono in via teorica sistemi elettorali migliori o per lo meno che il Pd avrebbe preferito perché più coerenti con il proprio profilo e più capaci di mettere insieme rappresentanza e governabilità e cioè il Mattarellum. Ma nelle condizioni date esisteva un unico sistema possibile, cioè capace di raccogliere i voti necessari per essere approvato e di andare oltre la maggioranza. E se si parla di regole andare oltre la maggioranza è cosa diversa dall’inciucio. Al contrario è un obiettivo politico non a caso raccomandato dal Presidente della Repubblica. Che non ci fossero altre alternative, oltre a quella di utilizzare come legge elettorale l’esito dei tagli della Corte Costituzionale sui sistemi precedenti, è stato dimostrato dai mesi alle nostre spalle, con le giravolte improvvise per esempio del M5stelle al cui dietrofront è da addebitare il fallimento che ha preceduto la legge Rosato.

In sintesi:

– la nuova legge elettorale è un sistema elettorale misto identico per le due Camere. 232 deputati alla Camera e 116 Senatori sono eletti in collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui vince il candidato più votato, mentre l’assegnazione dei restanti seggi avviene con metodo proporzionale, nell’ambito di collegi plurinominali. Le soglie di sbarramento sono del 10% per le coalizioni e del 3% per le liste. Nell’ambito delle coalizioni non contano i voti apportati da liste sotto la soglia dell’1% per evitare il proliferare delle cosiddette “Liste civetta”.

– I partiti possono presentarsi da soli o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale e i partiti coalizzati presentano candidati unitari nei collegi uninominali.

– L’elettore esprime un unico voto che vale per una lista proporzionale bloccata corta (da 2 al massimo 4 nomi di candidati sulla scheda e, quindi, conoscibili) in una circoscrizione plurinominale e per il candidato nel collegio uninominale. Dal punto di vista della rappresentanza il sistema adotta quindi una soluzione di tipo europeo (liste bloccate corte e collegi uninominali maggioritari).

Se più liste sono collegate in una coalizione ad un medesimo candidato uninominale e l’elettore vota solo il candidato nel collegio, i voti così espressi sono spalmati pro-quota tra le liste proporzionali secondo le opzioni già espresse dall’elettore.

– a livello nazionale ogni lista o coalizione deve applicare nei collegi uninominali e plurinominali la norma antidiscriminatoria e quindi nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento e inferire al 40 per cento e pena inammissibilità della lista va rispettata l’alternanza di genere nelle liste dei collegi plurinominali

Disegno di legge: S. 1324 – Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (A.C. 3868-A); ed abbinate proposte di legge: Catanoso Genoese; Rondini ed altri; Grimoldi; Lenzi; Fabbri; Vargiu ed altri; Murer; Miotto ed altri; Senaldi ed altri; Binetti; Lodolini ed altri; Gregori ed altri; Vezzali; Vezzali; Lenzi e Ghizzoni; Paola Boldrini ed altri; Elvira Savino; Elvira Savino (A.C. 334-993-1088-1229-1429-1485-1599-1961-2312-2518-2781-3263-3307-3319-3377-3603-3999-4556)

Il disegno di legge del Governo, approvato dalla Camera dei deputati in seconda lettura il 25 ottobre 2017, delega il Governo a introdurre criteri più stringenti e omogenei in materia di sperimentazione clinica, in considerazione soprattutto della disciplina intervenuta in materia con il Regolamento europeo n. 536/2014. È stato, in particolare, introdotto uno specifico riferimento alle malattie rare e all’età pediatrica. Inoltre, è stato previsto il riordino dei comitati etici, prevedendo l’istituzione presso l’Agenzia italiana del farmaco del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali, cui sono attribuite funzioni di indirizzo, di consulenza e di supporto dell’attività dei singoli comitati, nonché di monitoraggio del rispetto dei termini della sperimentazione. Obiettivo della riforma è quello di garantire la qualità e individuare con certezza i comitati etici territoriali, riducendone il numero, portandolo ad un massimo di quaranta, oltre a un massimo di tre di valenza nazionale, di cui uno dedicato alla sperimentazione in ambito pediatrico.

Il provvedimento contiene misure per l’incentivazione nel nostro ordinamento della medicina di genere. Si occupa, inoltre, del riordino delle professioni sanitarie, modificando la procedura attualmente prevista per l’individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie. Sono state individuate le figure dell’osteopata e del chiropratico nonché l’area delle professioni sociosanitarie. Si introducono norme sulla responsabilità professionale del personale sanitario e l’esercizio abusivo della professione. Si stabiliscono, infine, norme a favore dei medici specialisti e regole per l’esercizio della professione da parte dei medici extra comunitari. Infine si riforma il ruolo della dirigenza del Ministero della salute. Presentato al Senato dal Ministro Lorenzin il 21 febbraio 2014, è stato licenziato in prima lettura il 24 maggio 2016. Alla Camera dei deputati, l’esame in Commissione Affari sociali è stato caratterizzato da un ampio ciclo di audizioni, durante il quale sono stati sentiti i rappresentanti di diversi ordini e federazioni, di associazioni rappresentative di professioni non riconosciute, oltre a vari esperti. La Camera dei deputati ha modificato in modo ampio il testo, sia in sede referente in Commissione Affari Sociali che in Aula1. Il testo passa ora al Senato per l’approvazione definitiva. Approfondisci qui

Disegno di legge: Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo (A.C. 4302-A); e delle abbinate proposte di legge: Pizzolante ed altri; De Micheli e Epifani; Abrignani ed altri; Nastri (A.C. 2142-2388-2431-3492) 

Il disegno di legge di delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo ha lo scopo di favorire, nel rispetto della normativa europea, lo sviluppo e l’innovazione dell’impresa turistico-ricreativa e di innovare il settore balneare che rappresenta il comparto turistico più importante. Quest’anno le spiagge italiane hanno registrato oltre 90 milioni di presenze, con un aumento straordinario di turisti stranieri. Tuttavia – come sottolineato dal relatore Tiziano Arlotti (PD) – nonostante le potenzialità del settore, in cui operano circa 30.000 imprese balneari (di cui circa l’85% a conduzione familiare) e oltre 100.000 lavoratori, che raggiungono quasi 300.000 unità comprendendo l’indotto, da un decennio lo stesso non è stato accompagnato da un’adeguata azione legislativa.

Il provvedimento approvato dalla Camera il 26 ottobre 2017, dopo anni di interventi emergenziali che sostanzialmente rinviavano il problema, ma non lo affrontavano, interviene, finalmente, in maniera organica per il riordino del settore delle concessioni demaniali.

Rispetto al testo iniziale presentato in Parlamento, quello approvato risulta integrato e migliorato in molti aspetti grazie anche alle audizioni delle associazioni di categoria, della Conferenza delle Regioni, nonché dell’Agenzia del demanio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la parte dei dati in possesso dell’ex Ministero della Marina mercantile.

Tra le novità e le modifiche introdotte: viene riconosciuto il principio del legittimo affidamento; è previsto un adeguato periodo transitorio per le concessioni assegnate entro il 31 dicembre 2009; viene riconosciuto il valore commerciale dell’impresa; vengono salvaguardati i livelli occupazionali; vengono valorizzate le peculiarità territoriali, le forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali e le professionalità acquisite, sia dai concessionari, sia dai gestori; vengono stabiliti i criteri per l’affidamento delle concessioni, introducendo criteri premianti per strutture a basso impatto ambientale e per le strutture che offrono servizi di fruibilità dell’infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili; durante il periodo transitorio, è prevista la regolamentazione degli aspetti giuridici degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata stipulati ai fini del miglioramento dell’offerta turistica e della riqualificazione dei beni demaniali tra le amministrazioni competenti e le associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale delle imprese del settore; viene rivisto il sistema di calcolo dei canoni concessori, classificando i beni in un minimo di tre categorie di valenza turistica, e nello stesso tempo si andrà al superamento dei cosiddetti valori dell’Osservatorio immobiliare italiano. Approfondisci qui

Discussione della proposta di legge: S. 968 – D’iniziativa dei senatori: Pagliari ed altri: Norme in materia di domini collettivi (A.C. 4522)

L’Assemblea della Camera ha approvato definitivamente il 26 ottobre 2017 un provvedimento che fornisce una sistemazione giuridica a quelle diverse ed eterogenee situazioni giuridiche legate al godimento da parte di una determinata collettività di specifiche estensioni di terreno (di proprietà sia pubblica che privata) abitualmente riservata ad un uso agro-silvo-pastorale, istituendo la figura giuridica dei domini collettivi.

Questo ordinamento dalle origini antiche stabilisce diritti collettivi di godere e di gestire il territorio. Un ritorno al passato che diventa un’importante azione per il futuro, perché il bosco, le risorse, le fonti ed il pascolo sono ricchezze fondamentali per il territorio.  E’ un patrimonio naturale, culturale ed economico a disposizione della popolazione ed in comproprietà, da conservare e tramandare di generazione in generazione, di padre in figlio. Solo in taluni casi il patrimonio collettivo viene gestito da un ente dotato di personalità giuridica. Quando ciò accade, questo è formalmente titolare nei rapporti con i terzi di beni la cui proprietà sostanziale spetta agli associati nei confronti dei quali funge solo da amministratore. In assenza di un ente dotato di personalità giuridica privata il bene è amministrato dalla amministrazione comunale ed è questa la situazione più diffusa in Italia, specie nel centro sud e nelle isole. Come ben ha spiegato Giuseppe Romanini (PD), relatore, «il dominio collettivo è affine alla proprietà privata nell’intensità dei poteri proprietari: il soggetto proprietario gode del bene in esclusività. Risulta poi affine alla proprietà pubblica per il vincolo teleologico che la distingue: i beni non possono essere utilizzati in modo tale da sottrarre il godimento ai singoli membri della comunità. È diversa da entrambe queste situazioni proprietarie per la sua assoluta indisponibilità: la proprietà collettiva non può essere alienata, non può essere espropriata, non può essere usucapita e non può essere neanche data in garanzia». La fonte di queste realtà giuridiche è l’uso, ossia una fonte che viene dal basso e che esprime le esigenze, gli interessi, i valori circolanti in basso all’interno di comunità locali. Il ripetersi costante di comportamenti osservati da piccoli gruppi locali riflette questa adesione particolaristica ai luoghi, alle cose, esprime genuinamente l’attività quotidiana che si svolge in zone delimitate, restando impressionato dalle qualità̀ geologiche, agronomiche, climatiche di luoghi particolari, da costumi particolari, da storie particolari di etnie particolari.  E’ per questo motivo che la legge non utilizza il termine generico “usi civici”, perché  è un vocabolo indeterminato utilizzato in maniera eccessiva ed assolutamente incapace di restituire la multiforme ricchezza di un’infinità di usi locali molto differenziati. Il compito dei domini collettivi è quello di tutelare i beni in modo efficace e duraturo, attraverso strumenti giuridici che si caratterizzano nell’ordinamento italiano per una serie di vincoli alla utilizzabilità del proprio patrimonio, il cui riconoscimento da parte della legge è stato storicamente preceduto da una lungimirante limitazione sorta nella maggior parte dei casi dalla libera scelta, autoimposta, dei titolari aventi diritto al godimento di tali beni.

Sviluppare le aree rurali, riconoscendo i domini collettivi quali soggetti neo-istituzionali a cui compete l’amministrazione del patrimonio civico di uso comune, significa soprattutto riconoscere che tali enti, quali gestori delle terre di godimento collettivo, possano essere come “imprenditori locali”, che agiscono per la “tutela e la valorizzazione dell’insieme delle risorse naturali presenti nel demanio civico”. Approfondisci qui

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